Matrimonio religioso cattolico
Matrimonio religioso cattolico lo celebra il sacerdote, in Chiesa, alla presenza di almeno due testimoni. Ha effetti civili ed un vincolo religioso indissolubile. Solo per casi molto particolari si può ottenerne l’annullamento e bisogna rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico. Il matrimonio celebrato con rito religioso cattolico produce anche effetti civili e prende il nome di Matrimonio Concordatario poiché si basa appunto sul Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.
Chi si sposa con Rito Religioso sa che avvicinandosi al sacramento la promessa verrà fatta davanti a Dio e agli uomini. La celebrazione è profonda e se il sacerdote che celebra è colui che vi ha seguito durante la crescita, sicuramente diventerà una celebrazione commovente .
I documenti necessari per la celebrazione del matrimonio con rito religioso comprendono tutti quelli previsti per il matrimonio civile ai quali vanno aggiunti quelli attestanti la professione di fede Cattolica :
- Attestato di frequenza al corso prematrimoniale. La Chiesa Cattolica richiede ai futuri sposi la partecipazione a un apposito corso preparatorio al matrimonio. questo può essere seguito presso una delle Parrocchie di provenienza oppure in una terza a scelta; la durata di tale corso di solito non supera i due mesi;
- Certificato di battesimo ad uso matrimonio, rilasciato da non più di sei mesi. Tale documento viene rilasciato dalla Chiesa in cui è stato ricevuto il sacramento. Nel caso in cui sia impossibile procurarsi un certificato di battesimo recente o anche vecchio, sarà sufficiente andare dal Parroco insieme ad un’altra persona (cristiana) che confermi il ricevimento del sacramento.
- Certificato di Cresima. Deve essere richiesto al parroco della parrocchia in cui è avvenuto il battesimo. Di solito, la Cresima è annotata nel certificato di battesimo. Se così non fosse, il certificato va richiesto alla parrocchia in cui si è svolta la cerimonia;
- La “Prova di Stato Libero Ecclesiastico dei nubendi” è’ necessaria solamente quando uno degli sposi, dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età, è stato residente in diocesi diverse da quella attuale. La Prova di Stato Libero avviene alla presenza di due testimoni durante il quale il Parroco istruisce un “processicolo” e raccoglie la testimonianza di due persone che hanno conosciuto lo sposo (o la sposa) nel periodo in cui ha avuto la residenza in un’altra diocesi. Se non vi sono testimoni, la prova avviene tramite giuramento dell’interessato.
Prodotti tali certificati, il parroco consegna ai futuri sposi la richiesta di pubblicazioni civili da portare in Comune. Quindi si procede con la prassi civile, al termine della quale, l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di avvenute pubblicazioni civili. Tale documento, insieme ai certificati religiosi, verrà poi portato al Parroco che interrogherà separatamente i futuri sposi, durante il cosiddetto “consenso”.
Accertata l’assenza di irregolarità, il Parroco provvede alle “Pubblicazioni Religiose”. Le pubblicazioni, che indicano le generalità degli sposi e il luogo in cui intendono celebrare il matrimonio, vanno esposte in parrocchia o in entrambe se gli sposi non appartengono alla stessa. Qualora la coppia abbia deciso di sposarsi presso una Diocesi differente dalla propria, il Parroco di quest’ultima rilascia un modulo denominato stato dei documenti che, vidimato dalla Curia, andrà consegnato alla Parrocchia prescelta per poter procedere al matrimonio. Subito dopo la celebrazione, il Parroco compila l’atto di matrimonio in duplice originale ed entro i successivi 5 giorni ne trasmette una copia all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il matrimonio stesso. L’ufficiale trascrive l’atto il giorno seguente e comunica l’avvenuto adempimento al parroco.
Il matrimonio concordatario produce gli stessi effetti del matrimonio civile immediatamente dopo la lettura, da parte del sacerdote, degli articoli del Codice Civile e non solo dopo la trascrizione da parte dell’Ufficilale dell stato civile. Quest’efficacia immediata nonostante l’avvenuta trascrizione entro i termini non è irrilevante: basti pensare al caso del coniuge che muore subito dopo la celebrazione, e che trasmette così al coniuge superstite parte della propria eredità: il coniuge superstite ha la qualità di legittimario.
















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