Matrimonio di culto acattolico
Matrimonio di culto acattolico: viene celebrato in Chiese Cattoliche autorizzate o in altri luoghi di Culto, davanti a ministri di culti ammessi dallo Stato. Per quanto riguarda validità ed effetti, è regolato dal Codice Civile e per produrre effetti nel nostro ordinamento deve essere trascritto nei registri di Stato Civile Italiano entro 5 giorni dalla celebrazione. Rispetto al matrimonio civile si differenzia soltanto in ordine alla forma della celebrazione.
Il ministro del culto acattolico è autorizzato dalla legge dello Stato alla funzione celebrativa. I nubendi devono dichiarare, all’ufficiale dello stato civile competente a celebrare il matrimonio, che intendono celebrarlo davanti ad un ministro di culto acattolico. L’ufficiale di stato civile, riscontrato l’adempimento delle formalità preliminari ed accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro davanti al quale la celebrazione avrà luogo.
Il ministro incaricato dovrà dare lettura degli artt. 143, 144 e 147 cod. civ., e riceverà, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione espressa da entrambi i nubendi, l’uno dopo l’altro, di volersi unire in matrimonio, come a quanto è prescritto per la celebrazione del matrimonio civile. La cerimonia in sé naturalmente varia a seconda della fede religiosa degli sposi.

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