Cerimonie
L’Italia è un paese dove, nonostante le statistiche, le persone continuano a sposarsi. Ogni bambina sogna di attraversare la navata di una Chiesa al braccio del papà per andare incontro al suo Sposo e la nostra penisola, museo a cielo aperto, può contare su il più vasto campionario di Chiese, Basiliche e Cattedrali oltre a palazzi storici adibiti a Case Comunali dove il matrimonio Civile può essere celebrato con lo stesso splendore e commozione di un matrimonio religioso.
Scegliere è sempre difficile…la parrocchia dove siete cresciuti, la Basilica dedicata al Santo Protettore, una chiesetta sperduta trovata durante una gita fuori porta…la Sala Rossa del comune di Firenze, il terrazzo del Comune di Positano, il giardino fiorito del Comune di Ravello, il castello di Palombara Sabino….
Naturalmente, non lasciatevi influenzare da nessuno. E’ il vostro giorno e siete voi i protagonisti di una nuova grande avventura…
Matrimonio Cattolico
Matrimonio religioso cattolico lo celebra il sacerdote, in Chiesa, alla presenza di almeno due testimoni. Ha effetti civili ed un vincolo religioso indissolubile. Solo per casi molto particolari si può ottenerne l’annullamento e bisogna rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico. Il matrimonio celebrato con rito religioso cattolico produce anche effetti civili e prende il nome di Matrimonio Concordatario poiché si basa appunto sul Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.
Chi si sposa con Rito Religioso sa che avvicinandosi al sacramento la promessa verrà fatta davanti a Dio e agli uomini. La celebrazione è profonda e se il sacerdote che celebra è colui che vi ha seguito durante la crescita, sicuramente diventerà una celebrazione commovente .
I documenti necessari per la celebrazione del matrimonio con rito religioso comprendono tutti quelli previsti per il matrimonio civile ai quali vanno aggiunti quelli attestanti la professione di fede Cattolica :
Attestato di frequenza al corso prematrimoniale. La Chiesa Cattolica richiede ai futuri sposi la partecipazione a un apposito corso preparatorio al matrimonio. questo può essere seguito presso una delle Parrocchie di provenienza oppure in una terza a scelta; la durata di tale corso di solito non supera i due mesi;
Certificato di battesimo ad uso matrimonio, rilasciato da non più di sei mesi. Tale documento viene rilasciato dalla Chiesa in cui è stato ricevuto il sacramento. Nel caso in cui sia impossibile procurarsi un certificato di battesimo recente o anche vecchio, sarà sufficiente andare dal Parroco insieme ad un’altra persona (cristiana) che confermi il ricevimento del sacramento.
Certificato di Cresima. Deve essere richiesto al parroco della parrocchia in cui è avvenuto il battesimo. Di solito, la Cresima è annotata nel certificato di battesimo. Se così non fosse, il certificato va richiesto alla parrocchia in cui si è svolta la cerimonia;
La “Prova di Stato Libero Ecclesiastico dei nubendi” è’ necessaria solamente quando uno degli sposi, dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età, è stato residente in diocesi diverse da quella attuale. La Prova di Stato Libero avviene alla presenza di due testimoni durante il quale il Parroco istruisce un “processicolo” e raccoglie la testimonianza di due persone che hanno conosciuto lo sposo (o la sposa) nel periodo in cui ha avuto la residenza in un’altra diocesi. Se non vi sono testimoni, la prova avviene tramite giuramento dell’interessato.
Prodotti tali certificati, il parroco consegna ai futuri sposi la richiesta di pubblicazioni civili da portare in Comune. Quindi si procede con la prassi civile, al termine della quale, l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di avvenute pubblicazioni civili. Tale documento, insieme ai certificati religiosi, verrà poi portato al Parroco che interrogherà separatamente i futuri sposi, durante il cosiddetto “consenso”.
Accertata l’assenza di irregolarità, il Parroco provvede alle “Pubblicazioni Religiose”. Le pubblicazioni, che indicano le generalità degli sposi e il luogo in cui intendono celebrare il matrimonio, vanno esposte in parrocchia o in entrambe se gli sposi non appartengono alla stessa. Qualora la coppia abbia deciso di sposarsi presso una Diocesi differente dalla propria, il Parroco di quest’ultima rilascia un modulo denominato stato dei documenti che, vidimato dalla Curia, andrà consegnato alla Parrocchia prescelta per poter procedere al matrimonio. Subito dopo la celebrazione, il Parroco compila l’atto di matrimonio in duplice originale ed entro i successivi 5 giorni ne trasmette una copia all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il matrimonio stesso. L’ufficiale trascrive l’atto il giorno seguente e comunica l’avvenuto adempimento al parroco.
Il matrimonio concordatario produce gli stessi effetti del matrimonio civile immediatamente dopo la lettura, da parte del sacerdote, degli articoli del Codice Civile e non solo dopo la trascrizione da parte dell’Ufficilale dell stato civile. Quest’efficacia immediata nonostante l’avvenuta trascrizione entro i termini non è irrilevante: basti pensare al caso del coniuge che muore subito dopo la celebrazione, e che trasmette così al coniuge superstite parte della propria eredità: il coniuge superstite ha la qualità di legittimario.
Matrimonio di culto acattolico
Matrimonio di culto acattolico: viene celebrato in Chiese Cattoliche autorizzate o in altri luoghi di Culto, davanti a ministri di culti ammessi dallo Stato. Per quanto riguarda validità ed effetti, è regolato dal Codice Civile e per produrre effetti nel nostro ordinamento deve essere trascritto nei registri di Stato Civile Italiano entro 5 giorni dalla celebrazione. Rispetto al matrimonio civile si differenzia soltanto in ordine alla forma della celebrazione.
Il ministro del culto acattolico è autorizzato dalla legge dello Stato alla funzione celebrativa. I nubendi devono dichiarare, all’ufficiale dello stato civile competente a celebrare il matrimonio, che intendono celebrarlo davanti ad un ministro di culto acattolico. L’ufficiale di stato civile, riscontrato l’adempimento delle formalità preliminari ed accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro davanti al quale la celebrazione avrà luogo.
Il ministro incaricato dovrà dare lettura degli artt. 143, 144 e 147 cod. civ., e riceverà, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione espressa da entrambi i nubendi, l’uno dopo l’altro, di volersi unire in matrimonio, come a quanto è prescritto per la celebrazione del matrimonio civile. La cerimonia in sé naturalmente varia a seconda della fede religiosa degli sposi.
Matrimonio Civile
Matrimonio civile: come prescrive la legge, e a differenza del resto del mondo, può essere celebrato solo in Municipio o in altra proprietà Comunale dall’ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni. Può essere annullato dal Tribunale Civile. Gli articoli da 93 a 104 del Codice Civile sono stati recentemente aggiornati dagli articoli da 50 a 62 del Nuovo Ordinamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). La richiesta di Pubblicazioni è presentata all’Ufficiale di Stato Civile di uno dei due Comuni di residenza dei futuri coniugi. Possono presentare tale richiesta sia gli sposi che un’altra persona munita di procura speciale (non è più richiesta la presenza di un genitore e dei testimoni).
I nubendi dovranno dichiarare:
• Nome, Cognome, luogo e data di nascita (per contrarre matrimonio occorre essere maggiorenni. Chi ha compiuto i 16 anni e non ancora i 18, può sposarsi solo per “gravi motivi” e previo decreto dell’autorità giudiziaria)
• Residenza e Cittadinanza
• Libertà di stato, cioè di non essere vincolati da precedente matrimonio (es. divorziati, vedovi, nullità del precedente matrimonio) ex art. 86 c.c.
• (solo per la donna) Che il precedente matrimonio è sciolto da almeno 300 giorni ex art. 89 c.c., cd. divieto temporaneo di nuove nozze
• Assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione ex art. 87 c.c.
• Assenza di una dichiarazione di interdizione per infermità di mente ex art. 85 c.c.
• Di non avere una condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro sposo ex art. 88 c.c.
Fatte queste dichiarazioni, l’Ufficiale di Stato Civile redige il processo verbale (che ha sostituito il vecchio registro delle Pubblicazioni), lo sottoscrive insieme ai due futuri sposi e verifica quanto dichiarato acquisendo i documenti d’ufficio. Verificata la veridicità delle dichiarazioni, l’Ufficiale espone l’Atto di Pubblicazione per 8 giorni interi trascorsi i quali rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione o il nulla osta al matrimonio da portare al Parroco nel caso di rito concordatario, o ancora l’autorizzazione in caso di matrimonio acattolico.
Quando uno degli sposi è residente in un altro Comune, l’Ufficiale di Stato Civile si preoccuperà di richiedere la pubblicazione anche in detto Comune, che affiggerà le pubblicazioni sempre per 8 giorni interi. Al nono giorno invierà la comunicazione di avvenuta esecuzione delle pubblicazioni all’altro Comune.
Se si è scelta la strada del solo rito civile, il matrimonio potrà essere celebrato dopo 4 giorni dall’avvenuta ultima pubblicazione, altrimenti occorrerà aspettare anche i tempi per l’affissione delle pubblicazioni religiose. Per motivi di necessità o convenienza, il matrimonio civile può essere celebrato anche in un Comune diverso da quello in cui sono state richieste le pubblicazioni. In questo caso, analogamente a quanto già detto, l’Ufficiale di Stato Civile trasmetterà la documentazione agli uffici del Comune scelto per il rito. Anche se celebrato in un Comune diverso, il matrimonio civile si svolgerà comunque in Comune o in una location appartenente al Comune, come specificato prima. Unica eccezione a tale regola è l’infermità o altro impedimento giustificato di uno o entrambi gli sposi.

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